Art. 9.
(Classifica di segretezza irregolare o arbitraria).

      1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria

 

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di classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 7, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti ai Servizi per l'informazione e la sicurezza, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dai Servizi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso di essi.